Chi siamo

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FaceBook : Associazione Culturale La Voce / gli SBIRIULA’ Compagnia Teatrale

 

CONSIGLIO DIRETTIVO

Daniele Inocco………………………….Presidente

Renato Gialluca…………………………Vice Presidente – Tesoriere

Cristina Corradini………………………Segretario

Ennio Cobelli……………………………..Consigliere

Maria Giudici……………………………..Consigliere

 

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

L’anno duemilaotto in questo giorno uno del mese di aprile in Alice Castello (VC)
Si sono riuniti i seguenti cittadini italiani:
– Bellardone Renzo
– Salussolia Domenico
– Regge Anna
– Ponzoni Valentina
– Pisaniello Raffaello
Al fine di procedere alla costituzione di una Associazione Culturale senza scopo di lucro non riconosciuta.
Assume la Presidenza il Signor Bellardone Renzo che chiama a fungere da segretario il Signor Pisaniello Raffaello.
Il Presidente illustra ai presenti le motivazioni che stanno alla base della volontà di dar vita ad una Associazione senza scopo di lucro. Dopo ampia discussione si decide quanto segue:
1. Con decorrenza dieci gennaio 2008 è costituita l’Associazione denominata “La Voce”;
2. Il primo anno sociale avrà termine il 31 dicembre 2008;
3. La sede sociale è sita in Alice Castello (VC), Via Circonvallazione n. 22/b. Il domicilio legale degli associati per ogni rapporto con l’Associazione è la sede sociale. La sede sociale potrà essere trasferita su decisione dell’Assemblea dei Soci.
4. Regolano i rapporti fra gli associati le disposizioni del presente Atto Costitutivo, così come integrate dallo Statuto Sociale allegato in calce al presente Atto Costitutivo.
5. L’Associazione persegue i seguenti scopi.
– diffondere la cultura in tutte le sue forme;
– ampliare la conoscenza della cultura in genere, attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni;
– allargare gli orizzonti didattici in tutti gli ambiti culturali;
– proporsi come luogo d’incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l’ideale dell’educazione permanente;
6. L’Associazione “LA VOCE” per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:
– attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di films e documenti, concerti, lezione-concerti, spettacoli teatrali, ecc.;
– attività editoriale in genere.
7. L’Associazione non ha scopo di lucro e deve considerarsi, ai fini fiscali, ente non commerciale. Si esclude l’esercizio di qualsiasi attività commerciale che non sia svolta in maniere marginale e comunque ausiliaria, secondaria o strumentale al perseguimento dello scopo istituzionale.
8. Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall’Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti. L’attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall’Associazione le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall’Assemblea dei soci. Ogni forma di rapporto economico con l’Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di socio.
9. Il patrimonio dell’Associazione è costituito da tutti i beni immobili e mobili di proprietà dell’Associazione stessa, dalle quote versate dai soci, da qualsiasi provento derivante dall’attività svolta dall’Associazione stessa.
10. L’Associazione svolge la propria attività per il raggiungimento degli scopi istituzionali in totale autonomia finanziaria rispetto agli associati e ad ogni altro ente, persona fisica, persona giuridica o realtà istituzionale con i quali si trovi eventualmente a collaborare.
11. L’Associazione è insindacabilmente apartitica e aconfessionale: l’esercizio e la manifestazione della propria appartenenza politica e o religiosa dovranno avvenire in altre e separate sedi.
12. L’Associazione non pone nessuna restrizione di colore, sesso, religione, censo ai propri associati, ed anzi rifiuta a priori ogni restrizione o distinzione basata su tali premesse.
13. L’Assemblea dei soci Fondatori nomina quali componenti del Consiglio Direttivo:
– Presidente il Signor Bellardone Renzo;
– Vice Presidente la Signora Ponzoni Valentina;
– Segretario il Signor Pisaniello Raffaello;
– Tesoriere il Signor Salussolia Domenico;
– Consigliere la Signora Regge Anna.
Tutti attestano la mancanza di cause di incompatibilità ed accettano la carica. Tali cariche dureranno fino al 31 dicembre 2008, data oltre la quale si procederà alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo secondo quanto previsto dallo Statuto Sociale.
14. Il Presidente del Consiglio Direttivo viene autorizzato, qualora si rendesse necessario, a compiere tutte le pratiche necessarie per il riconoscimento dell’Associazione presso le Autorità competenti.
15. L’Associazione si estinguerà se l’insieme dei soci Fondatori più soci Ordinari si ridurrà a meno di quattro. In caso di scioglimento il patrimonio sociale verrà devoluto secondo quanto previsto dallo Statuto Sociale.
16. Per quanto riguarda gli aspetti organizzativi della vita dell’Associazione e delle attività svolte per raggiungere i fini istituzionali dell’Associazione stessa, si rimanda allo Statuto Sociale dell’Associazione Culturale “La Voce”, concordato all’unanimità fra i soci Fondatori ed allegato in calce al presente Atto.
Il presente atto è esente dall’Imposta di Registro e Bollo ai sensi delle Legge 266 del 1991 art. 8.

Alice Castello lì, 01 aprile 2008

Il Presidente ____________________________

Il Vice Presidente ________________________

Il Segretario ____________________________

Il Tesoriere _____________________________

Il Consigliere ____________________________

 

 

STATUTO SOCIALE

Art. 1. È costituita l’Associazione Culturale denominata La Voce; è una libera Associazione di fatto, apartitica e  aconfessionale con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Capo III, art. 36 e segg. del Codice Civile, nonché dal presente Statuto.

Art. 2. L’Associazione potrà avere sede in tutto il territorio nazionale e potrà costituire                altre unità locali sempre sullo stesso territorio.

Art. 3. L’Associazione La Voce persegue i seguenti scopi:

– diffondere la cultura in tutte le sue forme;

– ampliare la conoscenza della cultura in genere, attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni;

– allargare gli orizzonti didattici in tutti gli ambiti culturali;

– proporsi come luogo d’incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso I’ideale dell’educazione permanente.

Art. 4.  L’Associazione La Voce per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie      attività, in particolare:

–  attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documentari, concerti, lezioni-concerto, spettacoli teatrali, mostre, ecc.;

–  attività editoriale in genere.

Art. 5. L’Associazione La Voce è offerta a tutti i maggiorenni che, interessati alla  realizzazione    delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. La struttura sociale sarà così formata:

–  Soci Fondatori: sono coloro che hanno contribuito alla nascita dell’Associazione;

–  Soci Ordinari: sono coloro che si impegnano, per tutta la permanenze del vincolo associativo, a svolgere le attività e portano  avanti i progetti dell’Associazione;

–  Soci Onorari e Sostenitori: sono le persone che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera o il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione ed alla crescita dell’Associazione.

Tutti i Soci di cui sopra avranno uguali diritti e doveri.

Art. 6. Possono far parte dell’Associazione, in numero illimitato, tutte le persone fisiche che si riconoscono nello Statuto e intendono collaborare per il raggiungimento dei fini ivi indicati. La richiesta di adesione va presentata al Presidente dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo si riserva di accettare o meno tale richiesta motivando, nell’ultimo caso, la sua decisione.

Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all’Associazione.

I Soci hanno diritto a frequentare i locali dell’Associazione e a partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa, a riunirsi in Assemblea per discutere e  votare sulle questioni riguardanti l’Associazione, eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti.

Lo status di Socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti all’art. 7. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Gli aderenti dell’Associazione prestano la loro opera gratuitamente in favore                  dell’organizzazione e non possono stipulare con essa alcun tipo di contratto di lavoro, dipendente o autonomo.

L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure se sia necessario per qualificare o specializzare l’attività da essa svolta.

Art. 7. La qualifica di Socio si perde per:

– mancato pagamento della quota sociale;

– dimissioni;

– espulsione motivata da parte del Consiglio Direttivo per le seguenti cause:            inosservanza delle disposizioni dello Statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali; danni morali e materiali arrecati all’Associazione e comunque in ogni altro caso in cui il Socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell’Associazione.

Contro ogni provvedimento di espulsione è ammesso ricorso al Presidente  entro 30 giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei Soci.

Art. 8.  Tutti i Soci hanno i diritto di voto per I’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli Organi direttivi dell’Associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

Art. 9. Tutti i Soci hanno i seguenti obblighi:

– svolgere la propria attività con spirito di solidarietà, in modo personale, spontaneo, diligente, gratuito e senza fine di lucro.

– tenere un comportamento improntato all’insegna della correttezza e buona fede.

– impegnarsi per il raggiungimento dello scopo dell’Associazione.

– attenersi alle disposizioni dello Statuto e di eventuali regolamenti interni deliberati dall’Assemblea.

– versare la quota sociale stabilita dall’assemblea.

Art. 10. Il patrimonio dell’associazione è costituito da:

–  beni, immobili e mobili;

 Le risorse economiche sono costituite da:

– contributi;

– donazioni e lasciti;

– rimborsi;

– attività marginali di carattere commerciale e produttivo.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall’Assemblea, che ne determina l’ammontare.

Le elargizioni in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall’Assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell’organizzazione.

Art. 11. La quota associativa non è rimborsabile, è intrasmissibile e non è rivalutabile.

 Art. 12. L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve redigere i Rendiconti preventivo e quello consuntivo. I Rendiconti  preventivo e consuntivo devono essere approvati dall’Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di  aprile. Deve essere depositato presso la sede dell’Associazione entro i 15 giorni precedenti  la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Art. 13. Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività                  istituzionali. E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili di esercizio, le riserve, i fondi di gestione e il capitale durante la vita dell’Associazione.

Art. 14. Gli organi dell’Associazione sono:

– l’Assemblea dei Soci;

– il Consiglio Direttivo;

– il Presidente.

Art. 15. L’Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare          una corretta gestione dell’Associazione ed è composta da tutti i Soci, ognuno dei quali ha           diritto ad un voto. È ammessa una sola delega per ciascun Socio. Essa è convocata almeno      una volta all’anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta, dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo degli associati. In prima convocazione l’Assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei Soci e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione delibera validamente con la maggioranza dei presenti.

L’Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e con il voto favorevole della maggioranza dei Soci ed in seconda convocazione delibera validamente con il voto favorevole di 2/3 dei Soci presenti. La convocazione ai soci va fatta mediante comunicazione a mezzo lettera raccomandata o fax o e-mail o sms od altro mezzo utilizzabile dal quale sia possibile avere riscontro di ricezione da parte del Socio stesso. La convoca dell’Assemblea viene inviata almeno 7 giorni prima della stessa. Tra la data di prima e seconda convocazione devono passare almeno 24 ore.

Art. 16. L’Assemblea ordinaria ha inoltre seguenti compiti:

–  eleggere il Consiglio Direttivo;

–  approvare i Rendiconti preventivo e consuntivo;

–  approvare il regolamento interno.

L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l’eventuale scioglimento        dell’Associazione. All’apertura di ogni seduta l’Assemblea elegge un Presidente ed un Segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

Art. 17. Il Consiglio Direttivo è composto da cinque a sette membri, eletti dall’Assemblea fra i propri componenti. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti 2 membri. I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività  gratuitamente e durano in carica 3 anni e sono rieleggibili fino a un massimo di 4 mandati consecutivi; nel caso in cui nessun aderente sia disponibile a candidarsi per ricoprire dette cariche, l’Assemblea può rieleggere i componenti uscenti. In caso di defezione per qualunque causa del numero minimo di consiglieri previsto, il Consiglio Direttivo sarà integrato sino alla scadenza naturale del mandato dal/i primo/i tra i non eletti dall’ultima Assemblea elettiva, o, in mancanza, da nuovo/i consigliere/i eletto/i dalla prima Assemblea successiva. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall’Assemblea con la maggioranza di 2/3 dei Soci.

Art. 18. Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione La Voce. Si riunisce in              media due volte all’anno ed è convocato da:

– il Presidente;

– da almeno 2 dei componenti, su richiesta motivata;

– richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci;

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

– predisporre gli atti da sottoporre all’Assemblea;

– formalizzare le proposte per la gestione dell’Associazione;

– elaborare il Rendiconto consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relativa al periodo di un anno;

– elaborare il Rendiconto preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all’esercizio annuale successivo;

–  stabilire gli importi delle quote annuali dei Soci;

–  redigere un verbale ad ogni riunione da affiggere all’Albo dell’Associazione.

Art. 19.  Il Presidente dura in carica tre anni ed è il legale rappresentante dell’Associazione a      tutti gli effetti. Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti        amministrativi compiuti dall’Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e  procedere agli incassi ed ai pagamenti. Conferisce ai Soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo.

Art. 20. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria                      appositamente convocata con il voto favorevole di tre/quarti dei Soci presenti in seconda          convocazione. Il patrimonio residuo dell’Associazione, dedotte le passività e pendenze in essere, deve essere devoluto ad Associazione di volontariato operante in identico o analogo settore.

Art. 21. Per quanto non previsto dal presente Statuto, dai regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli atti emessi dagli organi competenti, decide l’Assemblea, ai sensi delle leggi vigenti e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.